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Nel nostro ordinamento la capacità giuridica, ossia l'idoneità di essere titolari di poteri e doveri giuridici, si acquista, ai sensi dell'art. 1 c. c., al momento della nascita. Solo a seguito di tale evento il soggetto diventa titolare di tutti quei diritti connessi al suo essere persona. Tuttavia l'ordinamento giuridico riconosce che anche il concepito può essere titolare di alcuni diritti, subordinandone l'attribuzione alla 'condicio juris' della nascita.